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Riferimenti Normativi


Breve premessa
Il presente elaborato - suddiviso in 11 quesiti - si ripropone di fornire al lettore, tramite appositi richiami, i riferimenti normativi utili per una puntuale e corretta applicazione della disciplina in materia di CUP.
Si invitano i gentili utenti a prendere visione integrale delle delibere CIPE (attuale CIPESS) e dei riferimenti normativi di seguito riportati, al fine di una rigorosa e precisa attuazione della disciplina.
Si prega, altresì, di contattare gli indirizzi e-mail e pec presenti al punto n. 6 ove la lettura delle disposizioni sotto riportate non riesca a fugare eventuali quesiti sorti.


1. Che cos’è il Codice Unico di Progetto (CUP)?

L’art. 11, comma primo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», prevede che «A decorrere dal 1 gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE».

A ben vedere, l’obbligatorietà del CUP, sancita dall’art. 11 della legge n. 3/2003, era stata già positivizzata con la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, la quale al punto 1.1 stabiliva - e stabilisce tutt’oggi - che «ai sensi dell’art.11, commi 1 e 2, del disegno di legge recante “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione” (A.S. n.1271-B) richiamato in premessa, ogni progetto d’investimento pubblico é dotato di uno specifico “Codice unico di progetto” (CUP), che deve essere richiesto, dai soggetti responsabili di cui al successivo punto 1.4, al sistema operante nell’ambito di questo Comitato, che lo attribuisce in via automatica» ed è ribadita dal punto 2.2. della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24 la quale prevede che «il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d’investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.

Tutte le Amministrazioni e gli Istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d’investimento pubblico, ed in particolare:

- le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d’investimento pubblico;

- i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche già in essere;

- le proposte e le istruttorie dei progetti d’investimento pubblico, che sono sottoposte all’esame di questo Comitato, ed i correlati documenti di monitoraggio».

Si evidenzia che la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 fornisce la definizione di CUP: il «Codice unico di progetto, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema».

Il comma 2 bis dell’art. 11 della legge 3/2003, come introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020,n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, specifica, inoltre, che «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso».

La delibera CIPE n. 63/2020 circoscrive l’ambito di applicazione dell’art. 11, comma 2 bis, legge 3/2003, stabilendo che «sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi. Sono parimenti escluse dalla disciplina di cui al comma 2 -bis , le materie relative al finanziamento ed all’approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all’art. 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

La legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento.

Si segnala, in particolare, l’art. 5, commi 6 e 7, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, così come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale dispone che: «A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  1. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche».

2. Che cosa si intende per progetto d’investimento pubblico?

La delibera CIPE n. 143/2002 stabilisce all’allegato A.1 che «in linea di massima, un progetto s’identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico», specificando poi che «il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie fra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e Comuni e società da questi partecipate, direttamente o indirettamente: il CUP dovrà tuttavia essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili di cui al punto 1.4 del deliberato, in sede di utilizzo di tali risorse».

La delibera CIPE n. 63/2020 , successivamente, precisa che «un progetto di investimento pubblico è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi:

1) presenza di un decisore pubblico,

2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull’uso di strutture pubbliche,

3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale,

4) da raggiungere entro un tempo specificato».

3. Quali soggetti sono tenuti alla richiesta del CUP?

La risposta al quesito in esame viene fornita dal punto 1.4.1. della delibera CIPE n. 143/2002, come modificato dell’allegato 1 alla delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 151 e successivamente sostituito dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, il quale stabilisce che « La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l’attuazione di detti interventi, che – a seconda della loro natura, come di seguito specificato – possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche.

Sono quindi soggetti responsabili della richiesta del CUP: a. nel caso della realizzazione dei lavori pubblici: le stazioni appaltanti, ad eccezione dei casi di:

  • infrastrutture realizzate con operazioni di finanza di progetto, per cui detta responsabilità spetta ai concessionari;
  • opere realizzate a scomputo senza ricorrere a gare di evidenza pubblica, per le quali detta responsabilità spetta al Comune nel cui territorio si realizzano tali opere;
  1. nel caso della concessione di incentivi a unità produttive: i soggetti pubblici cui spetta la competenza per la concessione delle risorse pubbliche; ove tale funzione risulti delegata ad altri soggetti anche privati, la responsabilità della richiesta del CUP si trasferisce a questi ultimi;
  2. nel caso della concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della concessione delle risorse pubbliche;
  3. nel caso dell’acquisto di beni: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa;
  4. nel caso dell’acquisto di servizi: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa;
  5. nel caso della realizzazione di servizi: le Amministrazioni e gli Enti pubblici che realizzano il progetto, con le precisazioni di seguito indicate:

- per i progetti di formazione realizzati da Amministrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richiesta del CUP; ove il progetto di formazione sia realizzato da strutture private, la natura del progetto rientra in quella di “acquisto di servizi” e il relativo CUP va richiesto dall’Amministrazione o dall’Ente pubblico cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di “organismi di diritto pubblico”; gli istituti scolastici devono chiedere il codice solo per gli interventi che non sono destinati alla utenza “interna”, dovendolo invece richiedere comunque se finanziati anche con fondi comunitari; gli istituti universitari devono chiedere il codice solo per gli interventi che non sono destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea e/o finanziati anche con fondi comunitari o convenzioni stipulate con Enti esterni, pubblici o privati;

- analogamente, per i progetti di ricerca realizzati da Amministrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richiesta del CUP; ove il progetto di ricerca sia realizzato da strutture private, la natura del progetto diviene “acquisto di servizi” o “concessione di incentivi“ e il relativo CUP va richiesto dal soggetto cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche, come sopra definito; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, per norma, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di “organismi di diritto pubblico”;

  1. per l’acquisto di partecipazioni azionarie e per conferimenti di capitale: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di “organismi di diritto pubblico”.

2.

Premesso che l’obbligo, previsto dalla delibera n. 143/2002, di richiedere il CUP per tutti i progetti ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, è esteso a tutti i fondi comunitari e che la normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia, si precisa quanto segue:

- per i progetti rientranti nell’Obiettivo Cooperazione Territoriale europea, premesso che a ciascun contributo concesso corrisponde un progetto, occorre distinguere due casi a seconda del beneficiario del contributo:

  1. i contributi sono erogati a enti pubblici (Comuni, Comunità montane ecc): il CUP è chiesto dall’Ente;
  2. i contributi sono erogati a soggetti privati: in questo caso i CUP (tanti quanti sono i soggetti privati) vanno richiesti dall’autorità di gestione, se italiana, o, altrimenti, dall’ente pubblico che coordina il programma per la parte italiana;

- per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più partner, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti “unici e indivisibili”, quali quelli realizzati con personale di un partner e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di “programmi” composti da più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura

(“concessione di incentivi” o “realizzazione e acquisto di servizi”);

- per quanto riguarda i progetti realizzati da uno o più partner e finanziati esclusivamente dalla Commissione europea, o altri Enti esteri, la richiesta dei CUP rientra nella responsabilità del lead partner italiano o della struttura di coordinamento italiana; nel caso non vi siano lead partner o struttura di coordinamento italiani, la responsabilità ricade sui soggetti che realizzano i progetti, anche se privati».

La citata delibera CIPE n. 143/2002 specifica poi al punto 1.4.2. che «i soggetti responsabili, cui è riservata la funzione di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al Sistema mediante idonea procedura d’accreditamento, definita nell’allegato (punto A.3.), ed hanno facoltà di richiedere l’abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi.

Gli utenti accreditati dai soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di ciascun soggetto; in relazione a tali esigenze, è facoltà dei soggetti suddetti, fra l’altro, di delegare, sulla base di specifici accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto “concentratore”) che ne darà evidenza nel sistema, ferme restando le responsabilità dei primi per quanto concerne l’obbligo di richiesta di assegnazione del CUP e la correttezza dei dati inseriti nel Sistema».

4. Quali sono i tempi di richiesta del CUP?

La delibera CIPE n. 24/2004 prevede che «2.1.il codice CUP, qualunque sia l’importo del progetto d’investimento pubblico, deve essere richiesto:

- per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

- per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento».

5. Si può utilizzare il CUP riportato nell’immagine in alto a sinistra del Sistema CUP? Come si richiede un CUP?

No, il CUP G17H03000130001 è un codice riportato sul Sistema a mero titolo esemplificativo; pertanto, il soggetto, per chiedere l’attribuzione del CUP da associare al progetto di investimento pubblico, dovrà accreditarsi al Sistema CUP attraverso la generazione di una nuova utenza CUP, seguendo esclusivamente la procedura on-line disponibile nell’applicativo SISTEMA CUP con l’apposita funzione «Richiedi un’utenza» al seguente link https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/richiestaUtenza.do?service=init, e per informazioni sul CUP e chiarimenti su tale procedura sarà tenuto a contattare l’apposito servizio di Help Desk al numero 800.811.172.

Si segnala che il DiPE fornisce agli utenti accreditati al Sistema CUP la possibilità di fruire di alcune funzionalità tecnologicamente avanzate che consentono di generare in via semplificata un ingente quantitativo di CUP:

  1. Web services;
  2. Template;
  3. Batch services.

La delibera CIPE n. 63/2020 evidenzia «che gli strumenti già operativi disponibili a favore delle amministrazioni emananti non permettono verifiche agevoli su liste numerose di CUP/progetti da finanziare. La consultazione del sistema informativo CUP tramite i servizi di interoperabilità con l’attivazione di web services sincroni o asincroni, riservata agli utenti accreditati, consente la verifica dei CUP su una platea di codici aggiornata con al più un giorno di ritardo».

La citata delibera CIPE n. 63/2020 prevede altresì che «al fine di assicurare una corretta procedura di generazione del CUP, e una puntuale identificazione degli investimenti finanziati/autorizzati per gli interventi oggetto dei programmi di spesa, in alternativa alla procedura di generazione libera dei CUP, il DIPE mette a disposizione la possibilità di creare dei template dedicati, da concordare con l’amministrazione emanante, ovvero dei modelli che permettono la generazione guidata dei suddetti codici attraverso dei campi precompilati e indicazioni specifiche per la compilazione degli stessi, con l’obiettivo di garantire la coerenza dei corredi informativi registrati nel sistema CUP alla tipologia di programma di spesa», specificando che «tale modalità consente molteplici vantaggi all’amministrazione emanante, tra cui intercettare preventivamente le richieste di finanziamento, classificare correttamente i progetti per finalità e settore di intervento, assicurare una migliore qualità dei corredi informativi dei progetti, facilitare le verifiche di coerenza e correttezza dei CUP.

Tuttavia, il maggiore vantaggio è quello di avere una maggiore sicurezza che il CUP così generato corrisponda effettivamente al progetto da finanziare tramite l’atto emanando, data la specifica finalizzazione della sua generazione.

Per la creazione dei diversi template dedicati occorre che l’amministrazione emanante contatti preventivamente il DIPE per accordarsi sulla procedura di generazione dei CUP, che potrà essere indicata in una norma attuativa del programma di spesa precedente all’emanazione dell’atto di finanziamento/autorizzazione, dove sono definite le modalità di presentazione dei progetti e dove si preveda l’utilizzo dei suddetti template da parte dei soggetti titolari dei CUP».

La generazione CUP tramite batch costituisce una funzionalità che consente l’attribuzione massiva di un’ingente quantità di codici attraverso il caricamento di un file in formato xml.

6. Chi si può contattare in caso di necessità di supporto in materia CUP?

La citata delibera CIPE n. 143/2002 prevede al punto 1.7 che «Al fine di assicurare la necessaria assistenza alla gestione del Sistema CUP, il predetto Servizio organizzerà altresì, entro lo stesso termine, un’idonea struttura con il compito di supportare i soggetti abilitati e l’help desk del Sistema, in particolare per i problemi connessi alla fase d’introduzione del CUP ed alle connesse attività di informazione nei confronti dei soggetti responsabili».

La delibera CIPE n. 63/2023, successivamente, precisa che «Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevità, «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell’effettiva esistenza e validità dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all’atto medesimo.

Può fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni addizionali per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati».

Nello specifico, tutti i soggetti che necessitano di supporto in materia CUP possono contattare i seguenti contatti:

  • Supporto tecnico esterno: attraverso l’e-mail helpdesk@mef.gov.it, oppure via telefono al numero verde 800.961.966;
  • Per richieste attinenti alla verifica e validità dei CUP (in applicazione del comma 2-ter dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'articolo 41 del Decreto-legge semplificazione n. 76/2020) e creazione dei template: dipecup.finanziamenti@governo.it;
  • Per richieste in merito a batch semplificato (tramite compilazione file excel), web services (ambiente di esercizio e di collaudo) e aggiornamento stato progetto: supportocup1@governo.it;
  • Per richieste generiche- domande – chiarimenti su specifici CUP: dipe.cipe@pec.governo.it;
  • Per richieste sulle API e le funzionalità del portale OpenCUP: open.cup@governo.it (raggiungibile tramite modulo contatti presenti nel sito).

7. Quali sono le tipologie di natura del CUP normativamente previste?

La delibera CIPE n. 63/2020 classifica i CUP in base alla natura/tipologia del progetto d’investimento:

  • «realizzazione di lavori pubblici: il progetto consiste nella decisione di un ente (stazione appaltante) di far realizzare un intervento infrastrutturale (una nuova strada, la manutenzione di una scuola, l’ampliamento di un ospedale) con il pagamento, da parte della stazione appaltante, della impresa/delle imprese che lo realizzano. Il CUP è generalmente associato alla realizzazione del lotto funzionale ove previsto; il CUP è richiesto dalla stazione appaltante;
  • concessione di incentivi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di concedere un finanziamento a un’impresa per realizzare un intervento di sviluppo (un nuovo stabilimento, la manutenzione di una fabbrica, l’ampliamento di un magazzino) con il pagamento, da parte dell’ente, di parte - o della totalità - dei costi previsti dall’impresa; il CUP è richiesto dall’ente;
  • concessione di contributi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di aiutare un privato a realizzare un intervento di sviluppo (riparare un’abitazione dopo una calamità naturale, seguire un percorso formativo) con il pagamento, da parte dell’ente, di una parte o della totalità dei costi previsti; il CUP è richiesto dall’ente;
  • acquisto di beni: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare dei beni «durevoli» (macchinari di un ospedale, sedi o arredi per uffici amministrativi) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP è richiesto dall’ente;

acquisto o realizzazione di servizi:

  1. A) acquisto di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di acquistare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l’adeguamento di un software , un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi richiesti dal venditore; il CUP è richiesto dall’ente;
  2. B) realizzazione di servizi: il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio di sviluppo (un progetto di ricerca, l’adeguamento di un software , un corso di formazione) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi connessi alle attività realizzative;il CUP è richiesto dall’ente.

Rientrano in questa casistica i servizi di progettazione di opere pubbliche, se tali attività sono definite in relazione a un quadro economico di spesa specifico, distinto dalla realizzazione dell’opera;

aumenti di capitale sociale ( et similia ): il progetto consiste nella decisione di un ente pubblico di partecipare a un aumento di capitale sociale (o di costituzione di una nuova società ecc.) con il pagamento, da parte dell’ente, dei costi connessi all’operazione (versamento del capitale, ecc.); il CUP è richiesto dall’ente».

8. Si può modificare il corredo informativo del CUP?

La delibera CIPE n. 63/2020 dispone che «Il CUP, richiesto dal soggetto responsabile (titolare dell’intervento) di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 della citata delibera CIPE n. 143 del 2002 e successive modificazioni, identifica il progetto d’investimento pubblico e lo accompagna in tutte le sue fasi realizzative, e deve essere utilizzato secondo quanto disciplinato dal punto 2.2 della citata delibera CIPE n. 24 del 2004. Il suo corredo informativo rappresenta la fotografia dell’atto amministrativo in cui è registrata la decisione, presa dal soggetto responsabile, di realizzare il progetto, cui è associato uno specifico quadro economico di spesa.

Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi, immutati nel tempo anche se intervengono variazioni in corso di realizzazione del progetto, come ad esempio un incremento dell’importo previsto o delle fonti finanziarie intervenute: l’evoluzione di tali informazioni sarà rilevata, attraverso la chiave del CUP, dal sistema di monitoraggio attuativo competente.

Occorre chiedere un altro CUP, in sostituzione di uno già esistente, quando cambia in maniera sostanziale il progetto stesso, ovvero quando cambia l’oggetto della decisione amministrativa correlata alla finalità, alla classificazione (tranne in casi di errore), alla localizzazione o al perimetro dell’intervento.

Un caso particolare, ad esempio, si verifica quando il soggetto responsabile (o ente titolare) di un progetto ha facoltà di ritornare, in un momento successivo, sulla decisione iniziale di programmazione dell’intervento, scomponendo l’iniziativa in più progetti, ciascuno dei quali caratterizzato da un quadro economico di spesa distinto. In questo caso sarà necessario richiedere alla Struttura di supporto CUP (tramite l’apposita funzione presente nell’applicativo CUP «Invio richiesta modifica CUP») la scissione del CUP iniziale in due o più codici.

Il CUP associato al progetto iniziale sarà, a seconda dei casi, revocato o cancellato.

Oppure al contrario, l’ente potrebbe accorpare più progetti in un unico progetto e, quindi, dovrà avere cura di utilizzare, secondo le medesime modalità sopra descritte, la funzione di «fusione dei CUP».

In tutti e due i casi all’interno dei corredi informativi dei CUP coinvolti saranno riportate, in modo strutturato, le informazioni necessarie per ricostruire i diversi cambiamenti dei CUP legati alle modifiche delle decisioni di realizzare le diverse iniziative».

Dalla disciplina poc’anzi richiamata, ne deriva che l’utente, ad eccezione delle ipotesi di scissione e fusione di CUP, potrà correggere i dati del corredo informativo nella sola ipotesi in cui questi siano stati inseriti in maniera scorretta a causa di un errore materiale intervenuto in fase di generazione del codice.

Per effettuare tale variazione occorre seguire la seguente procedura:

  • entro le 72 ore successive alla richiesta del CUP, l’utente può correggere in autonomia direttamente dall’applicativo le informazioni errate utilizzando la funzione «Modifica CUP» presente all’interno dell’area CUP nel menù «Gestione»;
  • trascorse le 72 ore, l’utente deve richiedere l’intervento della Struttura di supporto CUP, tramite l’apposita funzione «Invio Richiesta Modifica CUP» presente all’interno dell’area Comunicazioni nel menù «Messaggi».

La Struttura di Supporto CUP provvederà, dopo le opportune verifiche della richiesta, alla correzione delle informazioni non corrette per «errore materiale»

9. Quali possono essere gli stati del CUP?

La delibera CIPE n. 63/2020 individua gli stati che può assumere un CUP:«CUP attivo: CUP di un progetto in fase di programmazione/attuazione.

CUP chiuso: il CUP deve essere chiuso quando il progetto è completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi sono stati eseguiti ed è completato anche l’ iter procedurale.

CUP cancellato: un CUP viene cancellato quando per errore materiale si è provveduto a generare due o più CUP per lo stesso intervento.

CUP revocato: il CUP viene revocato quando il soggetto titolare dell’intervento, prima della sua chiusura, decide di non voler più realizzare il corrispondente intervento. È, ad esempio, necessario revocare il CUP di un progetto che l’amministrazione titolare decide di non realizzare al fine di far confluire le risorse ad esso assegnate per la realizzazione di uno o più altri progetti, essendo intervenute modifiche sostanziali agli elementi caratterizzanti la decisione amministrativa all’origine della sua realizzazione, ovvero se cambia l’oggetto della stessa, in termini di natura del progetto, finalità, perimetro delle attività previste».

10. Che cos’è il CUP cumulativo?

La delibera CIPE n. 24/2004, integrando il punto 1.1 della delibera CIPE n. 143/2002, prevede la possibilità di richiedere il CUP cumulativo.

Successivamente, la delibera CIPE 22 luglio 2010, n. 54, sostituendo il punto 1 dell’allegato 1 della delibera CIPE n. 151/2006, che aveva a sua volta modificato il punto 1.1. della delibera CIPE n. 143/2002, come integrato dalla delibera CIPE n. 24/2004, stabilisce che «Nei casi in cui i detti progetti d’investimento pubblico siano parte di un unico complesso di interventi e siano rispettate le condizioni di seguito indicate, l’amministrazione responsabile può richiedere un solo codice, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti.

Tale codice prende il nome di CUP «cumulativo».

Il CUP cumulativo può essere richiesto quando i progetti consistono nella concessione di contributi a soggetti che non sono unità produttive e l’amministrazione responsabile ha adottato un unico apposito provvedimento amministrativo, relativo al complesso di interventi, quale ad esempio una delibera, un provvedimento dirigenziale, un decreto, un provvedimento di approvazione di una o più graduatorie, e simili.

All’atto della richiesta del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico da inserire sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall’atto amministrativo citato, che va esplicitato nella descrizione del progetto.

Il CUP cumulativo non può comunque essere utilizzato in tutti i casi in cui i sistemi di monitoraggio «Monit web» della Ragioneria generale dello Stato e «Sistema gestione progetti» del Ministero dello sviluppo economico richiedano che ciascun singolo intervento sia monitorato a livello di singolo destinatario».

11. Che cos’è il CUP master?

La facoltà di richiedere il CUP master è stata introdotta dalla delibera CIPE n. 143/2002, la quale prevede al punto 1.6 che «1.6.1 nell’ambito del Sistema CUP deve essere consentita la riconoscibilità dei progetti con un livello di complessità realizzativa tale da prevederne l’esecuzione mediante una serie di progetti distinti, ma integrati sotto il profilo logico funzionale o temporale; pertanto, nel caso d’interventi che risultino attuati secondo articolazioni progettuali distinte, funzionalmente o temporalmente, le Amministrazioni, all’atto della richiesta del CUP per ciascuna delle suddette articolazioni, registrano il riferimento al CUP relativo alla prima articolazione inserita nel Sistema CUP: tale CUP di riferimento assume la definizione di CUP Master del progetto globale.

In tal modo, dato che i CUP dei singoli progetti attuativi fanno riferimento ad un unico CUP Master, il Sistema CUP consente la riconducibilità di tale serie di progetti al suddetto progetto complesso, e quindi la sommabilità, specie sotto il profilo delle spese e dei finanziamenti, delle informazioni relative ai progetti attuativi.

1.6.2. Il CUP Master risulta coincidente con il codice del progetto che avvia la fase realizzativa dello schema progettuale globale: pertanto il CUP Master è di norma assegnato, come CUP definitivo, al primo fra i progetti integrati che consegue un finanziamento pubblico cui è possibile riconnettere tutti i successivi progetti afferenti lo stesso schema progettuale globale».

La delibera CIPE n. 63/2020 successivamente precisa che «nel caso di progetti realizzati da più partner (ad esempio i progetti di ricerca già disciplinati al punto 2, lettera b), dell’allegato alla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45), ai fini CUP, il progetto d’investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner.

Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP master indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale».

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