Breve premessa
Il presente elaborato - suddiviso in 13 quesiti – ha lo scopo di fornire, tramite appositi richiami, i riferimenti normativi utili per una puntuale e corretta applicazione della disciplina in materia di Monitoraggio Grandi Opere (in seguito MGO).
Si invita comunque a prendere visione integrale delle delibere CIPE (attuale CIPESS) e dei riferimenti normativi di seguito riportati, al fine di una rigorosa e precisa attuazione della disciplina.
Si prega di contattare l’indirizzo e-mail presente al punto n. 13, ove la lettura delle disposizioni sotto riportate non riesca a fugare eventuali quesiti.
1. Qual è il fondamento normativo del Monitoraggio delle Grandi Opere?
L’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che: «1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
L’art. 39, commi 1-4, 9 e 9-bis, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che ha sostituito gli artt. 200-203 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale aveva a sua volta sostituito l’art. 176 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che: «1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.
2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.
3. L’elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)", con l'indicazione:
a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;
b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
d) del cronoprogramma di realizzazione.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
[…]
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell’interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
9-bis Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81».
Le opere pubbliche possono essere sottoposte al MGO anche con atti normativi emanati ad hoc. A titolo esemplificativo, l’articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, ha assoggettato al MGO l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano – Cortina 2026.
La delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, recante «Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014», fornisce la disciplina di dettaglio del Monitoraggio Grandi Opere.
2. Quali sono i principi generali del Monitoraggio delle Grandi Opere?
Il punto 2.1 della delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, rubricato «Accensione C/C presso istituti aderenti a CBI», dispone che «il monitoraggio finanziario fa perno sul principio dell’apertura obbligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In particolare l’operatore economico della filiera dovrà:
a) servirsi di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera: è prevista, cioè, l’accensione, da parte delle imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla realizzazione dell’opera, di uno o più appositi conti correnti, postali o bancari, dedicati in via esclusiva all’opera (cd. «conti dedicati»), sui quali dovranno essere registrati tutti e solo movimenti finanziari connessi all’esecuzione dei contratti ed eventuali operazioni di giroconto/girofondo; non sarà più possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più conti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l’utilizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l’intervento monitorato;
b) trasmettere alla stazione appaltante — che, ai sensi della citata delibera CIPE n. 58/2011, è legittimata a delegare la costituzione, la gestione e l’alimentazione di tale piattaforma informatica al contraente generale o al concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della Stazione appaltante stessa — gli elementi identificativi del contratto e l’IBAN del proprio conto corrente (per la preparazione e l’aggiornamento della cosiddetta «anagrafica delle imprese», vedi allegato II): la stazione appaltante o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE;
c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste ed indicate nel prototipo di protocollo di cui al successivo punto 3, inserendo in detti bonifici l’apposita stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Ri.Ba.;
d) autorizzare la banca ove è radicato il proprio conto corrente dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere al focal point di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici emessi».
3. Come si compila la lettera di manleva?
Gli operatori economici della filiera sono tenuti ad autorizzare la banca e/o le Poste, ove è aperto il proprio conto corrente dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere al focal point di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici emessi.
Tali soggetti, per compilare la lettera di manleva, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i modelli di lettera di inizio e di fine manleva pubblicati sul sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, raggiungibile al link di seguito riportato (https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/mgo/adempimenti-per-le-imprese-sottoposte-a-monitoraggio-verso-le-banche/).
La lettera di fine manleva può essere compilata e trasmessa ai soggetti competenti, nella sola ipotesi in cui sia esaurita ogni tipologia di pendenza - anche di natura contenziosa - in entrata e in uscita relativa all’intervento collegato al conto corrente dedicato in via esclusiva (cfr. infra il punto n. 12).
4. Accensione di un conto corrente dedicato presso un istituto bancario non aderente al consorzio CBI.
La delibera CIPE n. 15 del 2015 stabilisce che «nei casi in cui l’impresa, per il conto corrente dedicato, utilizzi intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI, dovrà operare rispettando le misure riportate alle lettere a) , b) e c) del punto 2.1, segnalando la sua scelta al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 4, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie, comunicando — tra l’altro — le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conto».
In tale ipotesi, il gruppo di lavoro trasmetterà all’impresa apposito file Excel che la banca non aderente a CBI è tenuta a compilare, al fine di comunicare i flussi finanziari del conto corrente dedicato. Una volta compilato il file, la banca, con cadenza mensile, è tenuta a inviarlo al DIPE, tramite pec, all’indirizzo: pagamenti.mgo@pec.governo.it.
Il file Excel deve essere compilato secondo le indicazioni ivi riportate senza effettuare modifiche e rispettando l’obbligatorietà delle informazioni laddove prevista.
5. Come si compila un bonifico SEPA?
La delibera CIPE n. 15 del 2015 prevede che «le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all’ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all’intervento, l’importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC) , nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell’allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
il CUP dell’intervento,
la causale MGO (di cui all’allegato 1),
il codice IBAN del conto addebitato».
6. Sono normativamente previste delle eccezioni all’utilizzo dei bonifici SEPA?
L’art. 2, commi 6 e 7, del prototipo di protocollo operativo allegato alla delibera CIPE n. 15 del 2015 dispone che: «6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l’utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s’intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall’impresa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».
7. Qual è l’ambito applicativo del Monitoraggio delle Grandi Opere? Che cosa si intende per filiera e per prodotti/servizi generici?
Il Monitoraggio Grandi Opere si estende a tutti i soggetti della filiera come di seguito individuati.
Il punto 1.2 dell’allegato A alla delibera CIPE n. 15 del 2015 definisce il concetto di filiera: «per «filiera» si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell’opera.
Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario nei termini indicati al precedente punto 1.1, l’appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali; a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell’opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura — che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono altresì comprese nella «filiera» le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.
Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l’opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un’impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l’opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.
Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti)».
In altri termini, la citata delibera CIPE n. 15 del 2015 afferma che rientrano nel campo applicativo MGO i fornitori di prodotti o servizi specifici e chi fornisce prodotti o servizi sensibili, mentre lascia a una valutazione caso per caso i contratti relativi a prodotti e servizi c.d. «generici».
Di talché, anche l’acquisto o il noleggio di prodotti servizi definiti c.d. «generici», laddove sia realizzato in modo esclusivo o almeno prevalente per l’opera in questione, è oggetto di monitoraggio rafforzato.
Non assume rilievo che tali prodotti o servizi costituiscano un’attività ordinariamente svolta dal fornitore e non siano stati realizzati appositamente per l’opera.
La delibera CIPE n. 15 del 2015 specifica «l’obbligo di apertura e di utilizzo di un conto corrente dedicato in via esclusiva all’opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una «lettera di manleva» per autorizzare ciascun istituto a trasmette i dati del conto corrente al DIPE, come di seguito indicato».
L’amministrazione pubblica aggiudicatrice, dunque, non è tenuta all’apertura di un conto dedicato in via esclusiva. Diversamente, la stazione appaltante non amministrazione pubblica è tenuta all’apertura del conto corrente dedicato in via esclusiva.
Il gestore delle interferenze e i soggetti economici di cui si avvale rientrano nella filiera delle imprese e sono tenuti a conformarsi a tutti gli adempimenti previsti dalla delibera CIPE n. 15 del 2015, incluso l’obbligo di apertura di un conto corrente dedicato in via esclusiva.
A seguito della recente novella legislativa (art. 94 del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che ha innovato l’art. 1, comma 5, dell’allegato V.2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevedendo all’ultimo alinea del predetto comma che «ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), i membri dei collegi consultivi tecnici non sono sottoposti al monitoraggio finanziario rafforzato di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15. Tali soggetti, pertanto, non sono tenuti all’apertura di un conto corrente dedicato in via esclusiva. Tale posizione è stata condivisa nella seduta del 27 marzo 2025 dal Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa (già CCASIIP).
8. Rientra nella filiera un’impresa estera?
Il punto 1.3 della delibera CIPE n. 15 del 2015 dispone che «le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere di cui ai punti precedenti sono riferite a tutte le imprese della filiera, intesa quale novero dei soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere.
Le linee guida de quo sono da applicare anche alle imprese estere della filiera».
9. È sottoposta al monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE n. 15 del 2015 l’indennità di esproprio?
La delibera CIPE n. 15 del 2015 stabilisce «è sottoposto a monitoraggio finanziario anche il pagamento delle indennità di esproprio per il quale il documento approvato con la richiamata delibera CIPE n. 58/2011 prevedeva l’obbligo di seguire le procedure di tracciabilità.
Il pagamento delle indennità di esproprio rientra tra le causali di cui al quadro A dell’allegato I al presente documento, cioè tra i pagamenti da effettuare a favore di «conti non dedicati».
Se l’incarico di procedere agli espropri viene affidato, compatibilmente con la vigente normativa, ad altra impresa, quest’ultima è considerata, a tutti gli effetti, parte della «filiera».
10. I soggetti aggiudicatari sono tenuti a sostenere gli oneri di gestione del sistema MGO?
Il citato art. 36, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, prevede che: «5. le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
La delibera CIPE n. 15 del 2015 specifica, inoltre, che: «3.1. Le risorse di cui all’art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, vengono versate annualmente dai soggetti aggiudicatari, nel mese di gennaio di ciascun anno, sino alla messa in esercizio degli interventi. I versamenti relativi all’esercizio 2015 devono essere effettuati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera.
3.2. Le risorse di cui al punto precedente devono essere imputate al capitolo dello stato di previsione dell’entrata, in corso di istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di capo X, n. 3694 (entrate di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri), art. 19, cosi denominato: «Versamenti delle somme derivanti dall’attuazione dell’art. 176, comma 3, lettera e) , ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, da parte dei soggetti aggiudicatari nella quota percentuale stabilita dall’art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, da riassegnare con le modalità e per le finalità di cui al medesimo comma 5».
Dopo che il versamento è stato effettuato, il soggetto aggiudicatore è tenuto a inviare via PEC, indicando nell’oggetto della stessa la dicitura “MGO versamento articolo 36 comma 5”, il “modello dichiarazione versamento Art.36 Comma 5”, di cui al seguente link https://www.programmazioneeconomica.gov.it/it/mip-cup-mgo/mgo/adempimenti-verso-il-dipe-del-soggetto-responsabile-della-comunicazione/, che attesti l’avvenuto versamento, alle seguenti strutture:
RGS rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
DIPE dipe.cipe@pec.governo.it.
Il versamento deve essere effettuato singolarmente per ciascuna annualità, calcolata sul costo totale dell’opera come risultante dal piano economico e per ogni singolo CUP, mediante bonifico sul codice IBAN IT12F0100003245BE00000002BU, in essere presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e attribuito alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. Quali misure sono normativamente previste per favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario rafforzato di cui alla delibera CIPE n. 15/2015?
La delibera CIPE n. 15 del 2015 dispone che «La stazione appaltante (nota 1) vigila sull’attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell’esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera».
L’art. 6 del prototipo di protocollo operativo allegato alla delibera CIPE n. 15 del 2015 specifica che «1. Ferma restando l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sottoindicate, fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.
In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:
a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all’applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:
la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all’art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;
il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
l’effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;
b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all’art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;
c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l’applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell’importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.
Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano — previa diffida della stazione appaltante (nota 1) ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni — la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l’applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
Nel contratto di affidamento dell’opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell’atto.
2. Il soggetto aggiudicatore (nota 1) pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.
La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all’incremento della sicurezza dell’opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la stazione appaltante, sentito il contraente generale o il concessionario (nota 5), sottoporrà all’approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.
Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera, la stazione appaltante (nota 1) rendiconta al gruppo di lavoro sull’utilizzo delle somme in questione. L’eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell’art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014».
L’art. 7 del sopracitato prototipo di protocollo operativo prevede il procedimento sanzionatorio da seguire per irrogare una o più sanzioni.
12. Quale procedura bisogna seguire per concludere il monitoraggio finanziario rafforzato di cui alla delibera CIPE n. 15 del 2015?
Per terminare il Monitoraggio Grandi Opere è necessario effettuare la chiusura del conto corrente dedicato in via esclusiva.
Tale conto corrente può essere chiuso attraverso la revoca della lettera di manleva (rectius: lettera di fine manleva), nel caso in cui sia esaurita ogni tipologia di pendenza - anche di natura contenziosa - in entrata e in uscita relativa all’intervento collegato al conto corrente dedicato in via esclusiva.
13. Chi si può contattare in caso di necessità di supporto in materia di MGO?
Le richieste di supporto possono essere indirizzate, previa indicazione del CUP dell’opera monitorata nell’oggetto della comunicazione, al seguente indirizzo e-mail: gruppo.mgo@governo.it.
Tali richieste possono essere poste al gruppo di lavoro istituito presso il DiPE esclusivamente per il tramite della stazione appaltante o, in subordine, da parte degli stessi operatori della filiera, indicando in copia conoscenza la stazione appaltante, fermo restando l’obbligo di indicazione del CUP.