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Normativa

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ha previsto l’abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n.443 cd. “legge obiettivo” e la conseguente disciplina speciale riguardante le infrastrutture strategiche che regolava la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (contenuta nel capo IV del titolo III della parte II dell’abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006).

L’art. 39 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che sostituisce interamente il quadro regolatorio previsto dagli abrogati artt. 200 – 203 del Codice del 2016, provvede a dettare una disciplina per le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.

Il comma terzo specifica che l'elenco delle infrastrutture di cui al richiamato articolo 39 è inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione: a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
d) del cronoprogramma di realizzazione.

 Articolo 39 del “Codice dei contratti pubblici” (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

L’articolo stabilisce che il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'Interno, secondo procedure individuate dalla delibera CIPE n. 45 del 2011 e dalla delibera CIPE n. 15 del 2015 con la quale sono state adottate le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO).

Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono disciplinati dall’art. 36 del d. l. 24 giugno 2014 n. 90, così come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45 “Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010”

Il CIPE su proposta dell’allora CCASGO, oggi Comitato di Coordinamento Antimafia Settore Infrastrutture degli Insediamenti Prioritari – CCASIIP, ha dato avvio, con questa delibera, a una fase sperimentale finalizzata alla messa a punto di un sistema informatico in grado di monitorare i flussi finanziari che intercorrono tra le imprese della “filiera”, così definendo il complesso degli operatori che partecipavano alla realizzazione dell’infrastruttura, compresa l’esecuzione degli espropri.

Il sistema MGO è stato quindi inizialmente sperimentato su alcune opere, una di queste il cosiddetto “progetto CAPACI”, cofinanziata dall’Unione europea. Con la delibera n. 45 del 2011,  il Comitato ha preso atto che le attività svolte e i risultati conseguiti in detta fase di sperimentazione sono stati utilizzati per l’elaborazione del “progetto C.A.P.A.C.I. (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), ammesso a cofinanziamento dalla Commissione europea, e ha disposto che la sperimentazione proseguisse nell’ambito di tale progetto, secondo le direttive di cui alla delibera stessa. Il “progetto CAPACI” si è concluso il 2 settembre 2014.

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”

All’art. 36 il decreto ha disposto che, per tutte le infrastrutture strategiche, il controllo dei flussi finanziari venga effettuato secondo le modalità di cui alla citata delibera CIPE n. 45 del 2011, prevedendo che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge l’adeguamento alle indicazioni del Comitato avvenga entro sei mesi dalla predetta data e dando mandato al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario.

La norma inoltre, al comma 5, ha previsto che i soggetti aggiudicatari, annualmente e sino alla messa in esercizio degli interventi, versino – a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione della citata aliquota forfetaria – lo 0,0006 per cento dell’importo degli interventi stessi all’entrata del bilancio dello Stato: le somme così introitate vengono riassegnate, al fine di sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio de quo, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che le trasferisce ad apposito capitolo di spesa nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15  “Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.”

Con la delibera n. 15 del 2015 il CIPE, su proposta dell’allora CCASGO, oggi CCASIIP, e in attuazione del disposto del comma 3 dell’art. 36 del D.L. n. 90/2014, ha aggiornato le direttive per il monitoraggio finanziario provvedendo a licenziare un testo esaustivo, che funga da riferimento per tutti gli organismi interessati al monitoraggio stesso.

Ha approvato le linee guida elaborate dall’allora CCASGO, oggi CCASIIP, unitamente ad uno schema di protocollo operativo che deve intercorrere tra la stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatario, precisando che le linee guida sono riferibili a tutte le imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera considerata, ivi incluse quelle estere, ed istituendo un apposito gruppo di lavoro per l’espletamento di tutti i compiti connessi all’attuazione della delibera medesima. Ha inoltre fornito prime indicazioni su tempi e modalità di versamento delle quote a carico dei soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 5 del citato art. 36 del D.L. n. 90/2014.

In sintesi il monitoraggio finanziario è basato sull’analisi dei flussi finanziari delle imprese impegnate nella realizzazione dell’opera considerata, grazie all’acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti dedicati in esclusiva all’opera e di informazioni sui bonifici (il cui utilizzo è obbligatorio per i pagamenti, tranne limitate eccezioni puntualmente indicate), conti che ciascun fornitore deve aprire e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, in entrata e in uscita, connessi alla realizzazione dell’opera stessa. Il fornitore deve anche, con un’apposita lettera di manleva, autorizzare la sua banca a inviare alla banca dati MGO, operativa presso il DIPE, le suddette informazioni relative al suo conto corrente (estratto conto giornaliero e bonifici emessi).

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