Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) é un insieme di forme di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, in cui le rispettive risorse e competenze si integrano per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o per la gestione dei servizi pubblici.
Le competenze del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di PPP, acquisite ai sensi dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha soppresso l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) sono:
- il supporto alle amministrazioni aggiudicatrici attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti;
- la raccolta dei dati e il monitoraggio delle operazioni in PPP;
- la promozione e la diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato;
- l’attivazione di rapporti di collaborazione con Istituzioni, anche a livello internazionale, Enti ed Associazioni operanti nei settori di interesse per l’azione del DIPE in materia di PPP e Finanza di Progetto.
Il DIPE inoltre è competente ad emanare, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
- il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, per le pubbliche amministrazioni che intendono sviluppare progetti di PPP di importo superiore a 10 milioni di euro, finanziati con il PNRR, ai sensi dell’art. 18-bis (commi 3-6) del D.L. 36/2022, conv. con modificazioni in Legge 29 giugno 2022, n.79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, per gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, ai fini della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, nei casi in cui l’ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); tale parere deve essere chiesto: prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica, ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata.
In linea con quanto previsto dall’art. art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 175 del Codice dei contratti pubblici, le regioni e gli enti locali possono richiedere un parere al DIPE, quando la complessità dell’operazione lo richieda.