Il Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) è un organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPESS, coordinato dal Capo del DIPE e composto da rappresentanti delle seguenti amministrazioni:
- Ministero dell’economia e delle finanze;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministero delle imprese e del made in Italy;
- Ministro delegato per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;
- Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie;
- Ministro delegato per la pubblica amministrazione;
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Al NARS sono attribuite le seguenti funzioni:
- predisporre, per l’approvazione del CIPESS, le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, promuoverne l’applicazione omogenea nei contratti di programma e di servizio, nelle convenzioni e negli atti, comunque denominati, sottoposti al suo esame;
- curare, al fine di assicurare il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica, il monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione degli atti sopra indicati;
- su richiesta del CIPESS, dei Ministri ovvero dei Presidenti delle Regioni, esprimere parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità e degli obblighi di servizio pubblico;
- formulare al CIPESS proposte attinenti alla materia tariffaria e di regolazione economica, nonché, nell’ambito delle materie di sua competenza, proposte al Governo per l’adozione di provvedimenti di cui ravvisi la necessità.
Il NARS esprime il proprio parere al CIPESS:
- nei procedimenti di approvazione degli aggiornamenti o delle revisioni delle convenzioni autostradali in essere che comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica (art. 43, comma 1, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201);
- nei procedimenti di affidamento di nuove concessioni autostradali (art. 5, comma 4, e art. 9, comma 2, legge 16 dicembre 2024, n. 123);
- nell’ambito dell’approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali tra Stato e gestori di servizi di interesse economico generale (art. 36, comma 6-ter, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1);
- sulla determinazione delle misure di defiscalizzazione volte a favorire e incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 18, legge 12 novembre 2011, n. 183);
- sul riconoscimento delle misure di credito d’imposta volte a incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33, commi 2 e 3, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179);
- per la verifica delle revisioni dei piani economico finanziari delle concessioni di lavori per le operazioni disciplinate dal d.lgs. 163/2006 (art. 143, commi 8 e 8-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
Il NARS, inoltre, è l’organo individuato dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, in materia di Partenariato pubblico privato, ove non sia già prevista l'espressione del CIPESS, per l’emissione di pareri obbligatori non vincolanti agli enti concedenti:
- nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato in partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (art. 175, comma 3, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- per la revisione dei contratti di concessione o altri contratti di PPP, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato. Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS ( 192, comma 3, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
Il NARS è l’organo individuato anche dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la valutazione della revisione dei piani economico finanziari dei contratti di concessione e PPP per fatti non riconducibili all’operatore economico (art. 165, comma 6, e art. 182, comma 3, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Il Nucleo può disporre audizioni delle parti interessate e avvalersi del supporto informativo della Banca d’Italia e dell’ISTAT sulla base di apposite intese.