Parere NARS art. 192, c.3, d.lgs. n. 36/2023
L’art. 192, c. 3, del d.lgs. 36/2023, recante “Revisione del contratto di concessione”, prevede - nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato – che la revisione del contratto (di concessione o di altro PPP) è subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).
La norma attribuisce all’ente concedente, negli altri casi, la facoltà di sottoporre la revisione del contratto alla valutazione del Nucleo.
Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.
Sono escluse le procedure che prevedono l’espressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Si segnalano, come utile riferimento per la sottoposizione della richiesta di parere al Nucleo, sebbene riferite alla disciplina previgente, le Linee Guida del NARS n. 1/2022.
Come presentare la richiesta di parere
La richiesta di parere deve essere sottoscritta da un organo competente dell’Ente concedente, specificando il motivo della richiesta, con l’indicazione di almeno un referente e i relativi contatti, e deve essere indirizzata a:
- Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) - Presidenza del Consiglio dei Ministri
all’indirizzo PEC: dipe.cipe@pec.governo.it
La richiesta deve dar conto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della norma, dando evidenza:
- della riconducibilità dell’operazione di PPP al libro IV del d.lgs. n. 36 del 2023 (artt. 174 e seg.);
- che il progetto sia di interesse statale oppure sia finanziato con contribuzione a carico dello Stato;
- che la procedura di revisione non preveda il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
Al fine della valutazione del NARS, l’ente concedente provvede a trasmettere almeno la seguente documentazione:
- bando di gara e documentazione relativa alla procedura diretta alla scelta del contraente privato;
- convenzione vigente con relativi allegati ed eventuali atti aggiuntivi con relativi allegati;
- schema di atto aggiuntivo;
- piano economico finanziario, anche in formato editabile, allegato alla convenzione originaria o risultante da successivi aggiornamenti/revisioni (“PEF vigente”);
- piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce il disequilibrio occorso al verificarsi delle cause legittimanti la procedura di revisione (“PEF di Disequilibrio”);
- piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce la revisione (“PEF di Riequilibrio”);
- le relazioni illustrative dei tre Piani sopra indicati;
- una dettagliata relazione dell’amministrazione che illustri i presupposti e le circostanze che hanno comportato l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario del contratto, nonché il metodo prescelto dall’amministrazione per addivenire alla revisione del PEF in accordo con l’operatore economico;
- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
In presenza dei relativi presupposti, la revisione del piano economico finanziario deve consentire la permanenza delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto vigente, garantendo altresì la permanenza dei rischi in capo al contraente privato.
L’amministrazione trasmette la Richiesta al NARS soltanto a seguito di una compiuta istruttoria circa la sussistenza dei presupposti per l’attivazione della procedura di revisione del PEF e della condivisione tra le parti del contratto della rideterminazione delle condizioni di equilibrio del PEF e del testo dello schema di atto aggiuntivo. Di tale compiuta istruttoria l’amministrazione dà conto in apposita dettagliata relazione trasmessa in allegato alla richiesta di parere al NARS.
Parere NARS art. 165, co. 6, e l’art. 182, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016
L’articolo 165, comma 6, e l’articolo 182, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, relativi alla procedura di revisione dei contratti di concessione e dei contratti di partenariato pubblico privato disciplinati dal medesimo d.lgs. 50/2016, normano la disciplina delle procedure di riequilibrio, demandando al Nucleo di consulenza per l'attuazione e la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della corretta allocazione dei rischi nel contratto tra parte pubblica e parte privata, la valutazione della revisione dei Piani economico finanziari (PEF) causata dal verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico.
Le norme citate prevedono l’obbligo, ove l’operazione sia disciplinata dal d.lgs. 50/2016, di sottoporre alla valutazione del NARS le revisioni dei PEF di opere di interesse statale o comunque finanziate con contributo a carico dello Stato e, negli altri casi, attribuiscono all’amministrazione la facoltà di sottoporre la revisione dei PEF alla valutazione del Nucleo.
Si applicano le Linee Guida del NARS n. 1/2022.
Parere CIPESS, sentito il NARS, art. 143, commi 8 e 8 bis, del d.lgs. 163/2006
L'articolo 143, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, ha attribuito all’allora CIPE (oggi CIPESS), e al NARS, uno specifico ruolo in tema di equilibrio economico finanziario delle concessioni di lavori pubblici disciplinate dal medesimo d.lgs. n. 163/2006.
La disciplina del predetto articolo 143, comma 8, stabilisce, infatti, che le variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti o alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, previa verifica dell’allora CIPE (oggi CIPESS), sentito il NARS, comportano la sua necessaria revisione.
Le norma citata prevede dunque l’obbligo, ove l’operazione sia disciplinata dal d.lgs. 163/2006, di sottoporre alla previa verifica del CIPESS, sentito il NARS, le revisioni dei PEF in argomento.