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Il PPP: come si fa

La fase di affidamento

Per quanto attiene al PPP contrattuale, si distinguono due tipologie di affidamento:

  • Il PPP su “iniziativa pubblica”, nel quale è l’ente concedente che provvede alla redazione della progettazione di fattibilità. Tale modulo procedimentale è disciplinato agli artt. 182 e seg. del d.lgs. 36/2023, salve le particolari previsioni inserite agli articoli 196 per la locazione finanziaria e 197 per il contratto di disponibilità.
  • Il PPP su “iniziativa privata”, che implica la compartecipazione del privato sin dal momento della progettazione del PPP, con la formulazione di una proposta secondo quanto previsto dall’art. 193 del medesimo Codice, il cui Titolo IV di riferimento è rubricato “Finanza di progetto”.

La procedura a “iniziativa pubblica” ex artt. 182 e seg. del d.lgs. 36/2023

La procedura a iniziativa pubblica ha un nucleo comune negli artt. 182 e seg. sull’affidamento delle concessioni; la disciplina della stessa viene poi completata in relazione a specifiche tipologie di contratto di PPP (locazione finanziaria, contratto di disponibilità).

Le norme di riferimento per le concessioni, valide per tutti i contratti di PPP salvo quanto altresì specificamente previsto per le altre tipologie di PPP, sono contenute nella Parte II del Libro IV del Nuovo Codice (art. 183 seg.).

La procedura viene avviata su iniziativa dell’ente concedente che pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità tecnico economica dal medesimo redatto. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla predisposizione del successivo livello progettuale.

La procedura a “iniziativa privata” con proposta ex artt. 193 e seg. del d.lgs. 36/2023 (cd: “Finanza di progetto”)

La procedura a iniziativa privata è descritta agli artt. 193 e seg. del d.lgs. 36/2023 e può riguardare l’affidamento di qualsivoglia schema contrattuale tipico o atipico di PPP che abbia i relativi requisiti. L’art. 193 prevede che l’affidamento possa avvenire previa formulazione di una proposta privata inviata i) su impulso dello stesso privato (proposta privata spontanea, strettamente intesa), anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato, oppure ii) su impulso dell’ente concedente mediante avviso pubblico di sollecitazione dei privati a formulare proposte facendosi promotori di iniziative in PPP (iniziativa privata ampiamente intesa).

La proposta, che contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato e le caratteristiche del servizio e della gestione, viene valutata dall’Ente Concedente e poi approvata prima di essere posta a base della gara per l’affidamento del contratto di PPP.

Se la proposta è formulata dal 1° gennaio 2025 in poi, la stessa contiene un progetto di fattibilità “semplificato” redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. L’Ente Concedente, a seguito della sua ricezione, ne verifica l’interesse pubblico e dà notizia della sua ricezione sul sito istituzionale indicando un termine per la presentazione da parte di altri operatori di proposte relative al medesimo intervento. A seguito di comparazione fra le proposte ricevute, l'ente concedente individua una o più proposte da sottoporre a procedura di valutazione, il cui esito è poi pubblicato sul sito istituzionale del medesimo ente. Il progetto di fattibilità così selezionato è integrato, se necessario in funzione dell'oggetto dell'intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall'articolo 6 dell'allegato I.7 e poi approvato.

Sia nel caso di proposta spontanea sia nel caso di proposta sollecitata da un avviso pubblico di un Ente Concedente, formulata prima o dopo il 1 gennaio 2025, l’art. 193 prevede la possibilità di assegnare al promotore, nel bando che disciplina la gara da espletarsi a valle della procedura di approvazione della proposta, il c.d. “diritto di prelazione”, e cioè il diritto ad essere preferito al miglior offerente, che può essere esercitato entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della gara a patto che il promotore garantisca l’adeguamento della propria offerta alle migliori condizioni offerte dall’aggiudicatario. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il Promotore ha il diritto di ricevere, da parte dell’aggiudicatario, il pagamento dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta nei limiti di cui al comma 8 dell’art. 193 del d.lgs. 36/2023.

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