Contributi ripartiti ai siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare
L’ articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni prevede misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare fino al definitivo smantellamento degli impianti. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale il medesimo articolo prevede che tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS) sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.
A decorrere dall’anno 2023 l’importo complessivo oggetto di ripartizione è quello previsto dall’articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha autorizzato la spesa di 400 milioni di euro annui per le attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui 15 milioni di euro destinati alle misure di compensazione.
Il CIPESS prevede un vincolo di destinazione delle risorse al finanziamento di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell’ambiente costiero; prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile.
Le delibere richiamano l’onere degli enti locali destinatari delle misure compensative di dare notizia, con periodicità annuale al MASE nonché in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, la delibera di assegnazione delle risorse, l’importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
Al fine di rendere più regolare la rendicontazione da parte degli Enti beneficiari, con la delibera CIPESS n.41 del 30 novembre 2023, di ripartizione dei contributi spettanti per l’annualità 2022, è stata introdotta una nuova procedura, per cui, ai fini dell’erogazione dei contributi, gli Enti beneficiari comunicano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica i CUP degli interventi in conto capitale da realizzare ai fini dell’espletamento, da parte del medesimo Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da concludersi entro il termine di trenta giorni. A valle di tali verifiche il MASE autorizza CSEA all’erogazione delle risorse.