Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Il PPP comprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Il ricorso al PPP, attraverso le sue diverse metodologie attuative può, in generale, essere evocato in tutti quei casi in cui il settore pubblico intenda realizzare un progetto che coinvolga un’opera pubblica, o di pubblica utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento – in tutto o in parte – siano affidati al settore privato.

Vantaggi

  • Il settore privato è posto nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, commerciali ed innovative nella progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità, ottenendone un ritorno economico. La fase di gestione dell’opera consente di generare i flussi di cassa necessari a rimborsare il debito contratto e remunerare gli azionisti;
  • il settore pubblico trae beneficio, in termini economico-finanziari, dalla presenza dei privati, a parità di risorse pubbliche impegnate, per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili capaci di generare un circolo virtuoso tra spesa pubblica e prestazioni di servizi pubblici (miglioramento dei servizi di pubblica utilità erogati a parità di spesa pubblica), oltre alla possibilità di incrementare la dotazione infrastrutturale del Paese.

Elementi caratterizzanti

  • La partecipazione attiva del settore privato in tutte le fasi della realizzazione dell’infrastruttura e dell’erogazione dei relativi servizi;
  • la durata del contratto, media-lunga, determinata in funzione dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento;
  • il finanziamento, tutto o in parte a carico del privato; eventuali meccanismi di finanziamento a carico della PA non possono superare il 49% del costo dell’investimento complessivo (off balance);
  • analisi costi-benefici, ottimizzazione dei costi per il settore pubblico (value for money), da intendersi non solo come costo effettivo di realizzazione dell’infrastruttura, ma anche della gestione della stessa in funzione dei servizi da prestare all’utenza;
  • l’allocazione dei rischi, prevede il trasferimento in capo al privato dei rischi sui quali ha il controllo diretto: rischio di costruzione (il completamento dell’investimento deve essere secondo tempi e caratteristiche stabilite nel contratto); rischio di disponibilità (l’opera deve essere pienamente fruibile per tutta la durata del contratto); rischio operativo (deve essere assicurato il livello qualitativo e quantitativo previsto per tutta la durata del contratto). Nel contratto sono disciplinati anche i rischi, che incideranno sui corrispettivi, non imputabili all’operatore economico, identificando il soggetto più idoneo a sopportarne gli effetti e in funzione dell’ottimizzazione della loro gestione;
  • l’equilibrio economico-finanziario, coesistenza di convenienza economica (capacità di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito) e sostenibilità finanziaria (capacità del progetto di generare dei flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti). Nei casi in cui il progetto non generi flussi di cassa sufficienti, l’equilibrio economico-finanziario è raggiunto con il ricorso alla contribuzione pubblica.

 Tipologie di interventi

  • progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza (“Opere calde”): i ricavi commerciali prospettici di tali progetti consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di investimento nell’arco della vita della concessione. In tale tipologia di progetti, il coinvolgimento del settore pubblico si limita ad identificare le condizioni necessarie per consentire la realizzazione del progetto, facendosi carico delle fasi iniziali di pianificazione, autorizzazione, indizione dei bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni e fornendo la relativa assistenza per le procedure autorizzative;
  • progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica (“Opere tiepide”): è il caso di iniziative i cui ricavi commerciali da utenza sono di per sé stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici, ma la realizzazione dell’infrastruttura determina rilevanti benefici sociali che giustificano l’erogazione di una componente di contribuzione pubblica;
  • progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione (“Opere fredde): è il caso di tutte quelle opere pubbliche – scuole, carceri, ospedali, parcheggi senza tariffazione – per le quali il soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione su base commerciale.

Tipologie di Contratti

  • Finanza di progetto (procedura che prevede la realizzazione di un progetto mediante modalità di finanziamento strutturato in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio);
  • Concessione di costruzione e gestione (progettazione, costruzione e gestione di un’opera pubblica o di pubblica utilità);
  • Concessione di servizi (progettazione e gestione di un servizio eventualmente accompagnate dalla realizzazione di opere ad esso strumentali);
  • Locazione finanziaria (Leasing) di opere pubbliche (realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità messa a disposizione dal privato al committente pubblico a fronte di un pagamento di un canone di locazione, dando la possibilità di esercitare, al termine del contratto, la facoltà di riscattare il bene stesso);
  • Contratto di disponibilità (progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di pubblica utilità il cui corrispettivo consiste nell’erogazione da parte della stazione appaltante di una somma periodica e indicizzata a titolo di canone di disponibilità).
  • Contratto di Efficientamento energetico (EPC) (correlazione tra pagamento e risultati in termini di incremento della prestazione energetica con rischio operativo in capo al fornitore di servizi).

     Art. 180 co.2 del D.lgs. 50/2016 -Codice dei Contratti: i ricavi di gestione dell’operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche.

 Contratti standard e Linee guida (collegamento a sito esterno RGS)