DIPE in tema di Partenariato Pubblico Privato

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Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) é un insieme di forme di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, in cui le rispettive risorse e competenze si integrano per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e per la gestione dei relativi servizi.

Le competenze del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di PPP, acquisite ai sensi dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha altresì soppresso l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), sono:

  • la promozione e la diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato;
  • il supporto gratuito alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti;
  • il supporto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle decisioni del CIPESS nei procedimenti, attraverso contratti di PPP, di infrastrutture strategiche;
  • la raccolta dei dati e il monitoraggio delle operazioni in PPP ai fini della stima dell’impatto sul bilancio pubblico (deficit e debito) delle operazioni in PPP;
  • l’attivazione di rapporti di collaborazione con Istituzioni, anche a livello internazionale, Enti ed Associazioni operanti nei settori di interesse per l’azione del DIPE in materia di PPP e Finanza di Progetto.

Ai sensi dell’art. 18-bis (commi 3-6) della Legge 29 giugno 2022, n.79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è altresì competente ad emanare, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, per le pubbliche amministrazioni che intendono sviluppare progetti di PPP di importo superiore a 10 milioni di euro.

La disposizione in esame, sia per la sua collocazione che per lo scopo che persegue, è applicabile unicamente alle operazioni di PPP, di importo superiore ai 10 milioni di euro, aggiudicate ai sensi degli artt. 180 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), che siano finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR.

Il parere di cui all’art. 18-bis della legge 29 giugno 2022 n. 79 si affianca e non sostituisce l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di invio al DIPE e alla RGS del contratto di PPP, una volta firmato, ai fini del monitoraggio e della verifica ex post sull’impatto sui saldi di finanza pubblica, né le competenze del DIPE in termini di affiancamento e di assistenza tecnica durante tutto l’iter procedurale, reso ai sensi dell’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Il DIPE è competente anche per le valutazioni relative ai riequilibri del PEF per le concessioni stipulate in vigenza della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e in vigenza  del d.lgs. n. 163/2006 (ai sensi delle competenze  – precedentemente in capo all’Unità Tecnica Finanza di Progetto che, contestualmente, è stata soppressa – ad esso trasferite dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per i riequilibri del PEF relativi a concessioni stipulate in vigenza del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la valutazione è, invece, espressa dal NARS (si vedano le linee guida NARS n. 1/2022).